Cassazione civile, sez. I, 8 febbraio
2000, n. 1380 - Senofonte Presidente - Verucci Relatore - (Contestazione
diretta violazione codice della strada - notificazione - mancata contestazione
personale - ordinanza-ingiunzione - autovelox).
"Sebbene la contestazione
diretta della violazione rivesta carattere prioritario rispetto alla
notificazione e risponda ad esigenze di giustizia, si deve comunque osservare
che, alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di
contestazioni delle violazioni amministrative in generale (art. 14, L. n.
689/81) e di quelle al codice della strada in particolare (artt. 200 e 201
d.lgs.vo n. 285/92 e successive modificazioni), la mancata contestazione
personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non
costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle
correlative sanzioni pecuniarie e non invalida, pertanto, la successiva
ordinanza-ingiunzione, quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione
degli estremi della violazione nel prescritto termine, dovendosi poi precisare
che, con specifico riferimento alle norme di cui al d.lgs.vo n. 285/92, l'art.
201, comma 1 deve ritenersi rispettato quando il verbale indichi i motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata, tra i quali l'art. 384 del
regolamento di esecuzione - approvato con d.p.r. n. 495/92, come integrato ed
aggiornato dal d.p.r. n. 610/96 elenca espressamente l'impossibilità di
raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità".
Svolgimento
del processo
E. F. Antonio M. ha proposto
opposizione, dinanzi al Pretore di Mondovi, avverso il verbale della polizia
municipale di Garessio, con il quale gli era stata contestata la violazione
dell'art. 142, comma 8, C.d.S., rilevata mediante apparecchiatura Velomatic
512.
Il Pretore adito, con sentenza del 4
giugno 1998, ha accolto l'opposizione, annullando il verbale di accertamento:
in via preliminare, ha osservato che il M. aveva legittimamente impugnato,
mediante l'opposizione, il verbale, che non costituisce mero atto preparatorio
dell'unico atto formalmente e sostanzialmente sanzionatorio, rappresentato
dall'ordinanza-ingiunzione, ma assume esso stesso carattere sanzionatorio
perché, con riferimento ai parametri di legge, ingiunge il pagamento di una
sanzione.
Il Pretore, inoltre, ha osservato:
- che, in virtù del cennato disposto
degli artt. 200 e 201 C.d.S., sussiste un obbligo di immediata contestazione
della violazione e, nel caso di assoluta impossibilità, di motivare
specificamente il ricorso alla procedura notificatoria;
- che, nel caso di specie, essendo possibile
la contestazione immediata, era stata illegittima l'adozione del sistema di
notificazione, sia perché il misuratore elettronico della velocità è dotato di
un “monitor" che visualizza la velocità stessa al momento del passaggio
del veicolo (e non, quindi, in tempo successivo od a distanza), sia perché il
mancato ed inadeguato impiego di detto apparecchio secondo tutte le
caratteristiche e potenzialità tecniche, ovvero un'inadeguata organizzazione
del servizio di accertamento, con opportuna collocazione degli accertatori in
numero congruo, non devono incidere nella regolarità dell'accertamento medesimo
e non possono essere addotti a motivazione dell'impossibilità di contestazione
immediata.
Quanto al valore probatorio della
rilevazione automatica della velocità, il Pretore ha affermato che non è
giuridicamente corretto fondare la contestazione sull'esclusivo rilevamento fotografico,
tenuto conto, in particolare, che la
fase di sviluppo è estranea alla diretta attività ed all'intervento del
pubblico ufficiale, di talché al documento fotografico non può essere
attribuita forza fidefacente.
Per la cassazione di tale sentenza il
Comune di Garessio ha proposto ricorso con due motivi.
Resiste il M. con controricorso.
Motivi della
decisione
E' pregiudiziale I'esame dell'eccezione di inammissibilità
del ricorso, sollevata dal controricorrente sotto il profilo che è stato
proposto dall'amministrazione comunale in persona non del Sindaco, ma del vice-sindaco,
senza che neppure nella procura siano state addotte ragioni di assenza o di
impedimento del Sindaco.
L'eccezione è infondata.
Prima dell'entrata in vigore della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e sulla base dell'art. 157 r.d. 4 febbraio 1915, n.
148, le Sezioni Unite di questa Corte avevano affermato che, non esistendo
nell'ordinamento amministrativo municipale la figura del vice-sindaco, in caso
di impedimento o di assenza del sindaco o degli assessori delegati, le
rispettive funzioni potevano essere esercitate dall'assessore anziano e che non
incideva sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un comune la
circostanza che la procura al difensore fosse stata conferita, anziché dal
sindaco all'uopo autorizzato, da un assessore in qualità di "vice-sindaco",
tanto se risultasse la delega, quanto in caso contrario, dovendosi presumere la
legittimità dell'atto, e cioè la ricorrenza di una delle situazioni
giustificative dell'intervento dell'assessore (SS.UU., ord. N. 598/90; v. anche Cass. 7299/83). Nell'ordinamento
configurato dalla legge n. 142 del 1990, anteriormente alle modifiche apportate
dalla legge 25 marzo 1993 n. 81, la generica formulazione dell'art. 38 induceva
a ritenere che il modo di scelta del sostituto del sindaco dovesse essere
previsto dallo statuto comunale.
Con la recente sentenza n. 10605/98
(resa in tema di sanzioni amministrative, ma con argomenti di valenza generale,
cui il Collegio aderisce integralmente), questa Corte ha affermato che la legge
n. 81 del 1993 ha risolto normativamente il problema dell'esercizio delle
funzioni vicarie del sindaco,
introducendo la figura del "vice-sindaco" ed indicando, quali
presupposti del legittimo esercizio di dette funzioni vicarie, l'assenza,
l'impedimento temporaneo o la sospensione ex art. 15 L. n. 55/90 del primo
cittadino, comunque ponendo la necessità che il sostituto espliciti nell'atto
amministrativo - o di altro genere - adottato in via sostitutiva il titolo che
ne legittimi l'esercizio della potestà vicaria (art. 37-bis L. n. 142/90,
introdotto dall'art. 20 L. n. 81/93): tuttavia, ha precisato che, nell'ipotesi
in cui tale esplicitazione non vi sia, continua ad operare la presunzione che
l'esercizio della potestà sostitutiva sia avvenuto nel rispetto dei presupposti
di legge, con la conseguenza che sarà onere del destinatario del provvedimento -
o di chi abbia interesse - dedurre e provare l'insussistenza di detti
presupposti.
A nulla rileva, quindi, che nella
procura speciale in calce al ricorso non siano indicati l’impedimento e/o
l'assenza del sindaco, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria
gravante sul controricorrente, che la sostituzione sia avvenuta conformemente
alla legge, tanto più che la delibera della giunta comunale (presieduta dal
vice-sindaco in assenza del sindaco) n. 129 del 30 giugno 1998 espressamente autorizza il vice-sindaco a stare in
giudizio per il comune, in caso di assenza del sindaco.
Con il secondo motivo (che va
esaminato in via preliminare), denunciando violazione degli artt. 22 e 23 L. n.
689/81, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'amministrazione comunale di
Garessio lamenta che il pretore non abbia dichiarato inammissibile il ricorso
avverso il verbale di accertamento, in quanto l'opposizione si può proporre
soltanto avverso
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento o quella di confisca, mentre il
verbale di accertamento è contestabile unicamente dinanzi al prefetto,
trattandosi di atto monitorio,
destinato eventualmente a concretarsi nell'ordinanza-ingiunzione.
La doglianza è priva di fondamento.
Secondo il fermo indirizzo di questa
Corte, in materia di sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada,
lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 L. n.
689/81 e la relativa competenza del pretore sono applicabili anche nel caso in
cui manchi un' ordinanza-ingiunzione (o, comunque, di impugnazione del verbale
di accertamento, contenente la pretesa sanzionatoria della P.A.), poiché, in
conformità all'interpretazione adeguatrice della normativa del codice stradale
prescritta dalla Corte costituzionale - sentenze nn. 255 e 311 del 1994,
ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995 - il previo esperimento del ricorso
amministrativo costituisce rimedio facoltativo e non presupposto processuale
per adire il giudice ordinario (SS. UU .
5897/97, Cass. 10423/97, 98/98, 11149/99, ecc.). In particolare, è stata
ritenuta legittima l'opposizione diretta al pretore avverso il verbale di
contestazione anche quando quest'ultimo non abbia ancora acquistato efficacia
di titolo esecutivo, ai sensi e pei gli effetti di cui all'art. 203, comma 3,
C.d.S., atteso che, alla stregua di quanto affermato dal giudice delle leggi,
la portata dell'art. 24 Cost. impone il ricorso alla garanzia giurisdizionale
senza possibilità di differimento, dovendosi aggiungere che il privato ha
comunque interesse ad impedire la formazione del titolo esecutivo (Cass.
10423/97 cit., in motivazione).
Merita accoglimento, invece, il primo
motivo, con il quale si denunciano violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., 384
reg., nonché vizio di motivazione: secondo il Comune ricorrente, la sentenza
impugnata non è conforme a diritto in punto di effetti della mancata
contestazione immediata dell'infrazione, dal momento che tra le ipotesi
previste dall'art. 384 d.p.r. n. 495/92(reg. att. del codice stradale) v'è
quella dell'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessività
velocità, quale . . giustificazione per
la mancata contestazione immediata (nella specie, precisata nel verbale, perché,
al momento dell'esito del rilevamento, il veicolo si era già allontanato).
Inoltre, le risultanze di apparecchi
debitamente omologati sono fonti di prova della violazione dei limiti di
velocità e possono essere e possono essere contrastate dall'opponente soltanto
dimostrando un difetto di costruzione, installazione o funzionamento
dell'apparecchiatura medesima.
Premesso che, via di principio, è da
condividere l'affermazione del giudice di merito, secondo cui la contestazione
diretta della violazione ha carattere prioritario rispetto alla notificazione e
risponde ad esigenze di giustizia, si deve comunque osservare che, alla stregua
del consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di contestazioni delle
violazioni amministrative in generale (art. 14, L. n. 689/81) e di quelle al
codice della strada in particolare (artt. 200 e 201 d.lgs.vo n. 285/92 e
successive modificazioni), la mancata contestazione personale dell'infrazione,
anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione
dell'obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie e non
invalida, pertanto, la succéssiva ordinanza-ingiunzione, quando siasi,
comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel
prescritto termine, dovendosi poi precisare che, con specifico riferimento alle
norme di cui al d.lgs.vo n. 285/92, l'art. 201, comma 1 deve ritenersi
rispettato quando il verbale indichi i motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, tra i quali l'art. 384 del regolamento di esecuzione -
approvato con d.p.r. n. 495/92, come integrato ed aggiornato dal d.p.r. n.
610/96 elenca espressamente l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato
ad eccessiva velocità ("ex plurimis", Cass. 1006/99 e 583I/97: cfr.,
nello stesso senso, Cass. 5809/99, secondo cui ciò non viola il diritto di
difesa, garantito dall'art. 24 Cost., in quanto il termine per proporre ricorso
al prefetto decorre indifferentemente dalla contestazione o dalla
notificazione).
Nel caso di specie, essendovi stata
una motivazione circa l'impossibilità di contestazione immediata, il ricorso
alla notificazione era del tutto legittimo, con l'ulteriore conseguenza che
incombeva all'opponente l'onere di provare che detta impossibilità era in
concreto inesistente (per tutte Cass. 12131/91). La pur articolata motivazione,
al riguardo, della sentenza impugnata non regge al vaglio critico in
applicazione degli indicati principi, perché non si tratta di valutare le
effettive potenzialità tecniche degli apparecchi di rilevazione della velocità,
ovvero di prospettare soluzioni alternative e di miglior impiego di tali mezzi
e/o degli agenti accertatori, ma di verificare la concreta possibilità di
contestazione immediata, senza ricorrere a sistemi di inseguimento del veicolo,
che potrebbero distogliere il personale dai compiti di accertamento delle
infrazioni. In altri termini, a fronte dell'indicazione - nel verbale di
accertamento - delle ragioni di impossibile contestazione personale, il giudice
del merito non può addurre considerazioni meramente logiche e di carattere
generale, ovvero valutazioni circa le modalità del servizio di pattugliamento
stradale, ma deve verificare la rispondenza a realtà delle deduzioni
dell'opponente, relative alla possibilità della contestazione immediata, nelle
concrete circostanze di tempo e di luogo.
La sentenza impugnata non resiste alle
critiche del Comune ricorrente anche sotto un ulteriore profilo.
In relazione all'efficacia probatoria
privilegiata del verbale di accertamento (quanto ai fatti attestati dal
pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margini di
apprezzamento, ovvero da lui compiuti, oltre che alla provenienza dell'atto
dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, restando
escluse le mere valutazioni del verbalizzante), la violazione delle norme sulla
velocità deve ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei previste
dall'art. 142 C.d.S., fermo restando che le risultanze di essi valgono fino a prova contraria, che può essere
data dall'opponente con la dimostrazione di un difetto di funzionamento di tali
dispositivi (Cass. 7667/97, che ha precisato come non sia necessaria
l’acquisizione, nel giudizio di opposizione, del rilievo fotografico mediante
"autovelox" od apparecchio similare).
Non è condivisibile, poi, la tesi del
giudice di merito, secondo cui l'accertamento di violazioni di norme sulla
velocità non può essere fondato sulla rilevazione per mezzo di apparecchiature elettroniche,
ove lo sviluppo fotografico avvenga in laboratorio senza l'intervento ed il
controllo diretto dei pubblici ufficiali verbalizzanti, perché, in tal caso, il
documento fotografico non sarebbe assistito da fede privilegiata.
Va rilevato, anzitutto, che una cosa è
il valore probatorio di un documento fino a querela di falso, altra cosa la sua
utilizzabilità come fonte di prova della violazione, dovendosi tener conto anche
del verbale di accertamento e delle eventuali dichiarazioni dei verbalizzanti.
Inoltre, questa Corte ha di recente
affermato che il momento cruciale dell'accertamento a mezzo di strumento
omologato è quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente
presiedere uno dei soggetti ai quali l'art. 12 C.d.S. demanda l'espletamento
dei servizi di polizia stradale e che non può essere effettuato in via
esclusiva da soggetti privati (con la conseguenza che la fonte principale di
prova delle risultanze dello strumento elettronico è costituita dal negativo
della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la
rapportabilità alle circostanze di tempo e di luogo indicate): la successiva
fase di sviluppo e di stampa del negativo rappresenta espletamento di attività
meramente materiale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il
pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno dei soggetti indicati
nel citato art. 12 (così, Cass. 2952/98).
Come la stessa sentenza ora richiamata
ha precisato, "la circostanza che, nell'espletamento di tale attività,
l'operatore possa commettere errori od alterazioni tali da inficiare il
rilevamento fotografico, non esclude la possibilità per il trasgressore - o,
comunque, per la persona tenuta al pagamento della sanzione - di fornire
specifica prova contraria in ordine al rilevamento medesimo ed all'effettiva
corrispondenza del documento sviluppato e stampato al negativo, salva la più
radicale dimostrazione di un difetto di costruzione dell'apparecchio o di un
suo cattivo funzionamento nel caso concreto": in altri termini, la
validità dell'accertamento non è data dalla presenza del pubblico ufficiale
all'attività tecnica svolta in laboratorio, ma dalla rispondenza a realtà del
rilievo fotografico, di talché detta presenza alla fase di sviluppo e stampa
del negativo "non costituisce indefettibile presupposto di validità
dell'accertamento, atteso che nell'espletamento della relativa attività
materiale non è configurabile alcuna delega a privati di funzioni di
polizia".
Dalle considerazioni svolte deriva
che, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va
cassata: non essendo necessari, in relazione ai motivi dell'opposizione,
ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito (art.
384, comma 1, cod. proc. civ.), rigettando l'opposizione proposta dal M.
avverso il verbale di accertamento dell'infrazione.
Sussistono giusti motivi per
compensare le spese dell'intero giudizio.