TAR Friuli Venezia Giulia, 27 aprile
1999 n. 537 (Risarcimento danni - pubblica fornitura . decreto legislativo n.
80/1998).
[Omissis]
DIRITTO
La ditta ricorrente impugna il decreto
del direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari n. 5, n. 1062 del 13
agosto 1998, nella parte in cui, per quanto riguarda il lotto n. 1, decide di
non aggiudicare la fornitura, e, per quanto riguarda il lotto n. 3, dispone di
indire una nuova gara. Viene altresì impugnato il provvedimento con il quale
viene indetta una nuova gara. Viene infine impugnato anche il decreto con cui
si individuano le ditte ammesse al concorso.
Conviene esaminare separatamente le
censure relative al primo lotto, in relazione al quale l'amministrazione ha
deciso non aggiudicare la fornitura.
Va innanzi tutto sgomberato in campo
da alcuni errori, indicati dalla ditta ricorrente nel ricorso introduttivo, i
quali peraltro sono stati corretti dalla stessa amministrazione, come ammesso
dalla ditta ricorrente nella memoria integrativa. Si trattava, infatti, di un
riferimento all'ospedale di Latisana ed al piano degli investimenti relativo al
1998 anziché al 1997.
A questo punto, risulta agevole
concentrarsi sulla principale censura relativa al primo lotto.
Osserva la ditta ricorrente che, in
relazione appunto al primo lotto, l'amministrazione ha motivato la decisione di
non procedere all'aggiudicazione, in quanto il piano degli investimenti
relativo all'anno 1997, prevederebbe l'acquisto di un telecomandato semplice.
Secondo la ditta ricorrente, non vi
sarebbe invece alcuna motivazione economica in grado di sorreggere la decisione
dell'amministrazione, come emergerebbe appunto dal piano degli investimenti del
1997, da cui risulta uno stanziamento sufficiente per l'acquisto
dell'apparecchiatura in questione; in sostanza, secondo la ditta ricorrente,
l'amministrazione disponeva della somma sufficiente per acquistare
l'apparecchiatura, e per tale ragione non sarebbe giustificata la sua
decisione.
Per un'agevole soluzione della
controversia conviene prendere le mosse dall'articolo 3 del capitolato, quale
prevede che l'esperimento della gara relativamente al primo lotto sia
subordinato all'approvazione da parte della giunta regionale del piano di
investimenti.
In sostanza, si precisa che
l'aggiudicazione del primo lotto rimane subordinata all'approvazione del piano
degli investimenti stesso da parte della regione, per cui l'azienda sanitaria
si riserva la facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione. In caso di
mancata aggiudicazione del primo lotto, l'amministrazione si riserva la facoltà
di procedere all'acquisto di n. 2 telecomandati anziché di uno.
L'interpretazione dell'articolo 3
appare a questo collegio chiara: la gara, relativamente al primo lotto, risulta
subordinata all'approvazione, da parte della giunta regionale, del piano degli
investimenti. La facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione, non è una
facoltà incondizionata e che dipende dalla mera volontà dell'azienda sanitaria,
in quanto risulta condizionata da un unico evento, l'approvazione, da parte
della giunta regionale, del piano degli investimenti, predisposto dalla stessa
azienda.
Nella sua difesa, l'azienda sanitaria
riporta solo la seconda parte del primo comma dell'articolo 3, omettendo la
parte in cui si afferma che l'aggiudicazione del primo lotto risulta
subordinata unicamente all'approvazione del piano degli investimenti da parte
della regione. In sostanza, l'azienda sanitaria non ha introdotto, come
sostiene nelle sue memorie, una
clausola generale di deroga, ma si è limitata a porre un'unica condizione per
poter procedere all’aggiudicazione.
Ciò premesso, il decreto del direttore
generale impugnato, il n. 1062, del 13 agosto 1998, ha deciso di non dare corso
all'aggiudicazione della fornitura, per quanto riguarda il primo lotto, in
quanto nel frattempo è intervenuta l'approvazione del piano di investimenti
relativo al 1997, nel quale, per quanto riguarda l'ospedale di Latisana,
risulta previsto l'acquisto di un telecomandato digitale.
In sostanza, secondo l'Azienda, il
piano di investimenti approvato non prevederebbe più l'acquisto
dell'apparecchiatura di cui al bando di gara, per cui non sarebbe più possibile
procedere all’aggiudicazione.
In realtà, il piano di investimenti
non precisa affatto il tipo di telecomandato da acquistare, affermando solo che
si deve trattare di un telecomandato digitale, senza precisare se si tratta di
un tipo ad arco o meno.
Giova quindi rifarsi alle cifre
previste per le varie attrezzature; si osserva che, nello schema di sintesi del
piano di investimenti, sono previsti settecento milioni per il telecomandato e
400 per le apparecchiature toraco scheletriche, per un totale di mille e cento
milioni. Sulla base di queste cifre, risulta evidente che gli importi stanziati
risultano sufficienti sia per il primo sia per il secondo lotto, per cui anche
per l'acquisto del telecomandato ad arco.
Inoltre, nel successivo provvedimento
relativo al piano triennale 1998-2000, viene previsto, tra le apparecchiature
di prossima acquisizione, anche un telecomandato ad arco.
In sostanza, contrariamente a quanto
risulta dal decreto del direttore regionale del 13 agosto 1998, la condizione
posta dall'articolo 3 del capitolato, non si è affatto verificata, in quanto
non solo il piano degli investimenti è stato approvato dalla giunta regionale,
ma contiene la possibilità economica di acquistare l'apparecchiatura di cui al
primo lotto.
L'azienda sanitaria sostiene nelle sue
difese, che, in ogni caso, l'amministrazione mantiene sempre la potestà di
revocare le proprie determinazioni e di non procedere all'aggiudicazione,
qualora sussistano validi motivi di interesse pubblico. Il ragionamento di
parte resistente può essere condiviso, a condizione che l'amministrazione
stessa non si sia autolimitata, come avvenuto nel caso in discussione.
L'articolo 3 del capitolato infatti
costituisce un vincolo non solo per le ditte partecipanti, ma anche per la
stessa amministrazione.
Inoltre, il generale potere della
pubblica amministrazione di non procedere all'aggiudicazione, almeno fino alla stipula
del contratto, deve essere esercitato previa congrua motivazione, che, nel
caso, manca del tutto. Infatti, il decreto impugnato, non spiega affatto le
ragioni per le quali non si procede all'aggiudicazione del primo lotto, in
quanto l'unico motivo illustrato risulta infondato e comunque non conforme al
capitolato.
La stessa giurisprudenza citata dalla
parte resistente, si ritorce contro di essa, in quanto subordina il potere di
revoca della aggiudicazione a precisi motivi di pubblico interesse, che vanno
esplicitati in motivazione.
Per quanto fin qui illustrato, il
primo motivo di ricorso, relativo al primo lotto, va accolto.
Va ora esaminato terzo motivo di
ricorso, relativo al terzo lotto. Secondo la ditta ricorrente, la commissione
di gara, che ha escluso tutte le offerte presentate relativamente al terzo
lotto, avrebbe applicato erroneamente le prescrizioni previste nel capitolato
speciale.
Infatti, le procedure di gara,
determinate dalla pubblica amministrazione, prevedevano una sequenza ben precisa
di operazioni, per cui l'esclusione dalla gara, riguardante le offerte che non
avessero raggiunto il livello minimo previsto, operava in riferimento al
punteggio riparametrato, sulla base dei criteri previsti dallo stesso
capitolato. Operando in tal modo, non sarebbero state escluse tutte le offerte,
come è invece avvenuto.
La parte resistente, invece, si
richiama alla lettera dell'articolo 7 del capitolato, per affermare che
l'operato della commissione appare corretto e conforme alle regola della gara,
per cui la somma dei punteggi tecnici riguarda i punteggi previsti per ciascun
elemento, prima della riparametrizzazione.
Per risolvere la questione, conviene
esaminare il testo del citato articolo 7, che testualmente recita:
"Articolo 7 - (Criteri di valutazione
delle offerte e aggiudicazione della fornitura)
Le offerte pervenute entro il termine
indicato in lettera di invito saranno sottoposte a giudizio di apposita
Commissione nominata dall'Amministrazione appaltante.
L'appalto concorso sarà aggiudicato,
per ciascun lotto in gara, con il criterio previsto dall'art. 16 lett. b) dei
Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n.358 a favore dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione,
espressi m ordine decrescente d'importanza e suddivisi secondo i relativi
punteggi attribuibili a ciascuna offerta per un numero massimo di punti 100:
a) Pp - prezzo complessivo delle
attrezzature (con l'esclusione dei prezzi relativi agli accessori opzionali)
punti 40 su 100
maggiorato del canone complessivo di
assistenza tecnica conteggiato per un periodo di cinque anni, dopo la scadenza
del periodo di garanzia attualizzato al tasso finanziario convenzionale del 10%
rivalutato annualmente dell'indice Istat convenzionale del 5% secondo la
seguente formula:
V= canone di manutenzione
2° anno = V x 0,8264
3° anno = (V+5%) xO,7513
4° anno = (V + 5% + 5%) x 0,6830
5° anno = (V +5% +5% +5%) x 0,6209
6° anno = (V +5% +5% +5% +5%) x 0,5645
Sono a disposizione 40 punti
Sarà attribuito, per ciascuno dei
lotti in gara, il punteggio massimo di punti 40 al concorrente che avrà offerto
il prezzo complessivo più basso determinato secondo le modalità sopra
riportate.
Agli altri concorrenti verrà
attribuito il punteggio con l'applicazione della seguente formula:
p = (40 x
Vomin) / VOC
dove:
p= punteggio da attribuire all'offerta
presa in considerazione
VOmin - valore dell'offerta più bassa
VOC = valore dell'offerta presa in
considerazione
b) Pq - valore tecnico delle
apparecchiature valutate in base agli elementi riportati di seguito: qualità
tecnica (Pq)
punti 54 su 100
Sono a disposizione della Commissione
Tecnica 54 punti. La qualità tecnica e tecnologica delle apparecchiature sarà
valutata, per ciascun lotto in gara, mediante voti assegnati soprattutto sulla
base dei parametri tecnici descritti nel questionario tecnico (allegati 1,2 e
3), secondò il criterio di qualità di seguito riportato, che tiene conto delle
caratteristiche tecniche, funzionali e costruttive che devono garantire il
miglior utilizzo nel tempo tenendo in considerazione tutte le eventuali
esigenze e quelle che potrebbero presentarsi in futuro:
Lotto n. 1 - Telecomandato ad arco
"C"
a) apparecchiatura d'esame
telecomandata punti 18
b) tavolo di comando e generatore
punti 6
c) intensificatore di brillanza e
catena televisiva punti 15
d) sistema di acquisizione ed
elaborazione digitale delle immagini
punti 15
Lotto n.2 - Diagnostica
toraco/scheletrica
a) tavolo di comando e generatore
punti 12
b) stativo completo di sorgente
radiogena punti 18
c) tavolo radiografico punti 18
d) teleradiografi punti 6
Lotto n.3 - Telecomandato digitale
a) apparecchiatura d'esame
telecomandata punti 15
b) tavolo di comando e generatore
punti 3
c) intensificatore di brillanza e
catena televisiva punti 18
d) sistema di acquisizione ed
elaborazione digitale delle immagini
punti 18
Alla proposta che, per ciascun lotto,
avrà conseguito la valutazione complessivamente più elevata sarà attribuito il
punteggio massimo a disposizione, alle altre offerte sarà attribuito il
punteggio proporzionalmente più basso in relazione alla valutazione
effettivamente ottenuta secondo la seguente formula:
(PQ1 = VC01 x MPQ)/ VCQmax
dove
PQ1 = punteggio da assegnare
all'offerta valutata
VCQ1 = Valutazione complessiva
dell'offerta considerata
VCQmax = Valutazione' complessiva
dell'offerta più vantaggiosa
NWQ = Punteggio massimo previsto per
la qualità
e) Pa - assistenza tecnica punti 6 su
100
La Commissione Tecnica dispone di
punti 6 complessivi.
Ciascuna proposta sarà valutata, per
ogni lotto in gara, mediante voti assegnati soprattutto sulla base dei
parametri descritti nel questionario tecnico (allegati 1,2 e 3 del presente
Capitolato Speciale), come segue:
Elementi di valutazione
1. anno di immissione sul mercato
2. tempistica di intervento
3. organizzazione tecnica e post -
vendita
4. installazione di attrezzature
identiche e/o analoghe a quelle offerte
Alla proposta che avrà conseguito la
valutazione complessivamente più elevata sarà attribuito il punteggio A
massimo a disposizione, alle altre
offerte sarà attribuito il punteggio proporzionalmente più basso in relazione
alla valutazione effettivamente ottenuta secondo la seguente formula:
PA1 = (VCA1 x MPA) / VCAmax
Dove:
PA1 = punteggio da assegnare
all'offerta valutata
VCA1 = Valutazione complessiva
dell'offerta considerata
VCAmax = Valutazione complessiva
dell'offerta più vantaggiosa
MPA Punteggio massimo previsto per
l'assistenza tecnica
La Commissione, al termine dei lavori
redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l'altro, le
attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta,
sommandoli in un unico punteggio tecnico complessivo (Pt) dato dalla somma dei
punteggi previsti per ciascun elemento (Pq, Pa,) procedendo nel seguente modo
ed ordine:
a) alla dichiarazione di non
ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito almeno la metà del
punteggio tecnico disponibile (punti 30 su 60).
b) alla riparametrizzazione dei
punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di
esame da parte della Commissione, dovesse aver conseguito, a seguito
dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 60
(dato dalla somma dei punteggi massimi previsti per Pq, Pa). La Commissione
assegnerà in tal caso punti 60 all'offerta che risulti aver conseguito la somma
di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà
assegnato secondo la seguente formula:
Pt = (Pmax * POC) / POE
In cui
Pt = punteggio tecnico da attribuire
all'offerta presa in considerazione
Pmax = punteggio massimo attribuibile
(punti 60)
POC = valore dell'offerta considerata
POE = valore dell'offerta con
punteggio più elevato."
Le opinioni delle due parti
sull'interpretazione da dare al riportato articolo divergono nettamente:
l'azienda sanitaria, constatando che l'articolo indica come elementi
costitutivi del punteggio tecnico complessivo i punteggi Pq e Pa, ritiene che
la commissione abbia rispettato il dettato del capitolato.
Al contano, la ditta ricorrente
sostiene che si tratterebbe di una semplice imprecisione, in quanto la logica e
il tenore letterale dell'articolo 7 indicano che il punteggio tecnico
complessivo, ai fini dell'esclusione, deve essere quello calcolato sulla base
dello stesso articolo 7 e specificatamente dopo aver effettuata la
riparametrazione ivi prevista. Altrimenti, non avrebbe alcun senso che detto
articolo si soffermi sulle istruzioni relative al calcolo del punteggio, se poi
il punteggio complessivo ne prescindesse completamente.
Questo collegio, esaminata a fondo la
questione, ritiene che la tesi fondata sia la seconda, innanzitutto per un
motivo testuale. Infatti, all'articolo 7, le dizioni Pq e Pa vanno riferite non
già ai punteggi, ma agli elementi, cioè alle due voci assistenza tecnica e
qualità tecnica.
Si legge infatti in detto articolo
che:
"La Commissione, al termine dei
lavori redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l'altro,
le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta,
sommandoli in un unico punteggio tecnico complessivo (Pt) dato dalla somma dei
punteggi previsti per ciascun elemento (Pq, Pa,) procedendo i
nel seguente modo ed ordine:..."
Le lettere Pq e Pa si riferiscono
quindi agli elementi per i quali sono previsti i punteggi, non già direttamente
ai punteggi; a controprova, la voce Pq viene definita - nel medesimo articolo 7
- come valore tecnico, ovvero qualità tecnica, e quella Pa come assistenza
tecnica. Le due sigle cioè non indicano direttamente un punteggio, ma un
elemento cui viene attribuito, con un particolare meccanismo, un punteggio.
Sono quindi i punteggi previsti per ciascun elemento (cioè per Pq e Pa) a dover
essere sommati per ottenere il punteggio tecnico complessivo (Pt).
Quanto detto viene confermato dalla
lettera b) del medesimo articolo 7, ultimo comma, la quale fa riferimento ai
"punteggi massimi previsti per Pq e Pa", con ciò confermando che le
due ultime dizioni fanno riferimento non già ai punteggi, ma agli elementi cui
i punteggi si riferiscono.
Del resto, un'interpretazione logica e
sistematica dell'articolo 7 porta alle medesime conclusioni, in quanto la
complessa operazione prevista dall'articolo non avrebbe senso logico se non
fosse riferita anche alla stessa ammissibilità delle offerte. Infatti, la
collocazione della dichiarazione della loro non ammissibilità, per le offerte
che non abbiano conseguito almeno la metà del punteggio tecnico disponibile,
viene effettuata, a norma di detto articolo, solamente alla fine dei lavori di
calcolo e di riparametrazione delle offerte, il che risulterebbe defatigatorio
e sostanzialmente inutile, se la non ammissibilità potesse essere calcolata
direttamente sulla base delle offerte così come presentate dalle ditte
partecipanti alla gara.
Per quanto fin qui illustrato, anche
la censura relativa al terzo lotto risulta fondata. Ne consegue che l'azienda
sanitaria avrebbe dovuto considerare valide almeno tre delle offerte relative
al terzo lotto.
La fondatezza delle due principali
censure comporta l'illegittimità di tutti gli atti impugnati, vale a dire in
parte qua (per quanto riguarda le determinazioni relative al primo e al terzo
lotto) del decreto del Direttore generale n. 1062 del 13 agosto 1998, mentre il
decreto, sempre del Direttore generale, del 11 settembre 1998, n. 1131, risulta
illegittimo in via derivata e va annullato in toto.
Per quanto concerne il terzo lotto,
parte ricorrente chiede poi che la sua offerta sia ammessa alla successiva fase
della gara, e inoltre che le vanga corrisposta una somma, a titolo di
risarcimento del danno, qualora la sua offerta risultasse aggiudicataria, per
un importo adeguato.
Quanto infine al capo di domanda
concernente l'accertamento del diritto della società ricorrente, con
conseguente condanna dell'amministrazione intimata, al risarcimento dei danni
conseguenti alla illegittimità delle impugnate determinazioni, va osservato che
la materia è inclusa in quelle che l'articolo 33 del D.Lg.vo 31 marzo 1998 n.
80 attribuisce alla competenza esclusiva del giudice amministrativo.
Al riguardo si osserva che, in virtù
dell'articolo 33, primo e secondo comma lett. e), sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie
in materia di pubblici servizi (primo comma) che sono in particolare quelle
"e) aventi ad oggetto procedure di affidamento di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture "(secondo comma).
Al riguardo il Collegio ritiene che,
allorché il legislatore delegato ha attribuito al giudice amministrativo
"tutte" le controversie in materia di pubblici servizi e forniture,
ha inteso ricomprendere nella successiva specificazione di cui alla citata
lett. e) tutte le controversie relative ad eventi comunque produttivi di
effetti sulle procedure dì affidamento.
Va dichiarata conseguentemente la
giurisdizione di questo Tribunale in merito alle richieste risarcitorie di cui
trattasi, atteso che, come espressamente previsto dal successivo articolo 35,
nelle controversie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi del menzionato articolo 33, è riconosciuto allo stesso
giudice anche il potere di decidere sulle domande di reintegrazione in forma
specifica e di risarcimento del danno ingiusto.
La domanda della ditta ricorrente di
risarcimento, pur ammissibile in rito, è tuttavia infondata nel merito.
Invero, sul punto, questo collegio
osserva che, per quanto riguarda il primo lotto, l'accoglimento del relativo
motivo di ricorso comporta l'obbligo, per l'azienda sanitaria intimata, di
procedere alla reintegrazione in forma specifica, cioè sulla base del decreto
legislativo n. 80 del 1998, vale a dire ad assegnare la fornitura alla ditta
ricorrente, la quale risulta aver presentato l'offerta migliore.
Per quanto riguarda invece il terzo
lotto, l'accoglimento della relativa censura comporta solo la riammissione
dell'offerta della ricorrente alla gara stessa, senza nessuna garanzia che essa
stessa ne risulti vincitrice. Si tratta quindi di un'utilità meramente
strumentale, che si sostanzia nella rimessa in gioco dell'offerta della ditta
ricorrente, assieme a quella delle altre ditte che rientrano nei parametri
previsti dal capitolato.
Il risarcimento del danno, previsto
dal citato decreto legislativo n. 80, anche a fronte di interessi legittimi,
come nel caso, va considerato come un elemento sostitutivo dell'eventuale
reintegrazione in forma specifica, la quale, nel caso in esame, sussiste sia
per quanto riguarda il primo lotto, dovendo l'amministrazione aggiudicarlo alla
ricorrente, sia in relazione al terzo lotto, per il quale l'utilità del ricorso
si sostanzia nella rimessa in gioco dell'offerta a suo tempo presentata.
Per quanto concerne eventuali
ulteriori danni, si intende ulteriori rispetto a quelli già soddisfatti dalla
reintegrazione in forma specifica, non basta che siano affermati dalla parte
ricorrente, la quale dovrebbe perlomeno indicare un principio di prova a
riguardo.
Invero, sia nel ricorso, sia nelle
successive memorie, la ricorrente non fornisce nessuna indicazione idonea a
provare la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello soddisfatto
dalla reintegrazione in forma specifica, ordinata da questo giudice in
accoglimento del presente ricorso. Solo in presenza di un principio di prova,
relativo al danno provocato dalle lesioni dell'interesse legittimo, questo
giudice sarebbe legittimato a valutarne la consistenza e a liquidarlo, sulla
base dei parametri previsti dallo stesso decreto legislativo n. 80 del 1998.
Per quanto fin qui evidenziato, il
ricorso va accolto, con l'annullamento dei provvedimenti impugnati, come sopra specificato,
e con la declaratoria dell'obbligo per la pubblica amministrazione di
reintegrare in forma specifica gli interessi della ricorrente, aggiudicandole
la gara per quanto riguarda il primo lotto, e riammettendo la sua offerta per
quanto riguarda il terzo lotto, secondo i criteri sopra indicati.
Va invece respinta la richiesta del
risarcimento del danno, in quanto manca un principio di prova sulla sussistenza
di un danno ulteriore rispetto a quello risarcito in forma specifica, sulla
base della presente sentenza.
Le spese di giudizio, secondo la
regola usuale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale
per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in
premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie, nel limiti e nei termini
di cui in motivazione.
Condanna la resistente Azienda
sanitaria alla rifusione, a favore della ditta ricorrente, delle spese di
giudizio, che liquida in complessive lire 10.000.000 (dieci milioni).
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, nella camera
di consiglio del 9 aprile 1999