TAR Toscana, sez. III, 22 settembre
2000, n. 1982 (Edilizia - Concessione - Diniego - Illegittimità - Fascia di
rispetto stradale - Computabilità ai fini della volumetria edificabile).
"Il vincolo derivante da una
fascia di rispetto stradale ha l'effetto urbanistico di prescrivere un semplice
obbligo di distanza, ma non quello di rendere inedificabile l'area che vi
ricade, pertanto, posto che la "ratio" delle disposizioni che danno origine
alla c.d. "zona di rispetto viario" sono quelle di garantire la
sicurezza della circolazione stradale, tali aree possono essere computabili ai
fini della volumetria edificabile e deve conseguentemente ritenersi illegittimo
il diniego di concessione edilizia adottato per l'insufficienza del possesso
del lotto minimo necessario poiché la porzione di lotto compresa nella fascia
di rispetto stradale non è stata ritenuta computabile come superficie
edificabile".
DIRITTO - Il gravame deve ritenersi
fondato, con riferimento al secondo motivo di gravame.
Il diniego di concessione edilizia è
stato adottato perché la porzione di lotto compresa nella fascia di rispetto
stradale non è stata ritenuta computabile come superficie edificabile, con
riferimento alla prescrizione del "lotto minimo" di cui all'art. 6
delle N.T.A.
Al riguardo può rilevarsi che il
vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale ha l'effetto urbanistico
di prescrivere un semplice obbligo di distanza, ma non quello di rendere
inedificabile l'area che vi ricade, posto che la "ratio" delle
disposizioni che danno origine alla c.d. "zona di rispetto viario"
sono quelle di garantire la sicurezza della circolazione stradale, con la
conseguenza che tali aree possono essere computabili ai fini della volumetria
edificabile.
Da ciò la fondatezza del gravame che,
per tali motivi, deve essere accolto
Si compensano, tra le parti, le spese
di onorario e di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.
1984/98 meglio specificato in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il
provvedimento impugnato; spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.